Verifiche attrezzature da lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature elencate nell’Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008 con la frequenza indicata, per garantire la sicurezza dei lavoratori.

  • Allegato VII del decreto legislativo 81/2008

Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura e lo comunica al datore di lavoro.
Successivamente, il datore di lavoro deve fare richiesta entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.
La prima delle verifiche periodiche deve essere richiesta all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente. Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste alle Asl o ai soggetti abilitati. 
La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.
La prima delle verifiche periodiche
Prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve richiedere all’Inail territorialmente competente l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche.
In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell’obbligo di comunicazione all’Inail (ossia la “vecchia” domanda di immatricolazione e relativo libretto).

  • Come richiederla – All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale Inail può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 45 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell’Inail.
    Per la prima delle visite periodiche la modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il tariffario sono consultabili sul sito dell’Inail

Verifiche periodiche successive alla prima
Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e prima della scadenza del relativo termine, l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima alla Asl competente per territorio o a un soggetto abilitato , pubblico o privato, tra quelli iscritti nell’elenco regionale.